Presentazione del Corso e Regolamento didattico

Scopo del corso
Scopo del corso è di consentire agli studenti già in possesso di Diploma di Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato (o di altri titoli di studio ai sensi del successivo art. 3 "Requisiti di ammissione") di proseguire e completare gli studi attraverso l'attivazione di un Biennio Specialistico di II livello.
Obiettivi formativi e caratteristiche professionali
Il corso sperimentale di studi per il conseguimento del DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN DISCIPLINE MUSICALI - INDIRIZZO INTERPRETATIVO-COMPOSITIVO, rivolto agli studenti che hanno già conseguito un Diploma Accademico, è articolato in Settori disciplinari che danno specifica denominazione al titolo finale offrendo un percorso formativo destinato alla acquisizione di competenze di livello specialistico nell' indirizzo interpretativo-compositivo.
Obiettivi del percorso formativo
Il percorso formativo previsto ha l'obiettivo di assicurare una piena e completa preparazione strumentale di eccellenza, una competenza storico-analitica di base, una accurata consapevolezza critica garantendo un'adeguata padronanza di metodologie e tecniche entro un percorso rivolto all'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, che consentano di accedere al mondo del lavoro con una preparazione adeguata e professionalmente inappuntabile, in linea con gli standard europei.
Sbocchi professionali
Perfezionamento e specializzazione.
Professione di concertista.
Professione di Direttore di gruppi orchestrali e cameristici.
Professione di Strumentista in Orchestre Liriche e Sinfoniche.
Professione di Strumentista di Banda.
Professione di musicista da camera

In particolare rispetto alle attività già presenti e consolidate nell'IMP "Braga" di Teramo:
a)convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo per la composizione dell'Orchestra Sinfonica utilizzata per la Stagione Lirica Teramana;
b)convenzione con le Istituzioni Scolastiche del territorio, sia nel comune di Teramo (I, II, V circolo didattico di Teramo di Scuola Primaria, Istituti Comprensivi-Scuole Medie "D'Alessandro" e "Zippilli" ) che in provincia (Istituti Comprensivi di S. Egidio alla Vibrata, Martinsicuro, Giulianova, etc.) per lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca e produzione artistica e musicale;
c)convenzione con il Liceo Artistico Statale di Teramo per lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca e produzione
artistica e musicale;
d)effettuazione di circa 200 concerti e lezioni-concerto su tutto il territorio provinciale con apposito finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo ("Progetto Braga" giunto all' 11° anno di svolgimento).
Regolamento del Corso
Il Diploma Accademico Sperimentale di II livello in "Discipline Musicali" prevede:
a) un esame di ammissione articolato, per ciascuna Scuola, su una o più prove di adeguato livello;
b) frequenza, esami e rilascio del titolo riservati ai soli allievi iscritti;
c) l'introduzione di una prova finale in forma di tesi.

Il progetto didattico-formativo è finalizzato al conseguimento di una formazione professionale che consenta di accedere al mondo del lavoro con una preparazione generale e specifica adeguata a svolgere con competenza e professionalità la maggior parte delle attività attinenti agli studi compiuti, in linea con gli standard europei. Si raccorda con l'attività formativa tradizionale degli studi conservatoriali, modificandone la parte terminale coerentemente con un'articolazione dei corsi che consenta il conseguimento di un diploma di secondo livello .
In particolare le discipline a scelta dello studente costituiscono un serio approfondimento e un ampliamento della formazione tradizionale.
Trattandosi di una sperimentazione di attività formative, le disposizioni contenute possono essere soggette a mutamento nel corso della sperimentazione. Rimangono in ogni caso invariate le disposizioni relative all'ordinamento e al funzionamento dei percorsi tradizionali di studio.


Art. 1. Definizioni
Si adottano le seguenti definizioni.
a) Per regolamento didattico della sperimentazione, il presente regolamento che disciplina a livello di Istituto e di singola Scuola lo svolgimento del Diploma Accademico Sperimentale di Secondo livello approvato dal M.I.U.R.;
b) per corsi di studio, i corsi afferenti a ciascuna Scuola inclusi nel progetto del Diploma Accademico Sperimentale di secondo livello; per Corso il complesso dell'attività didattica.
c) per titoli di studio, i diplomi di Conservatorio o IMP (dei corsi tradizionali o delle ex-sperimentazioni già validate con D.M. 8.10.2003) rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
d) per area disciplinare, un insieme di insegnamenti funzionalmente omogenei e/o affini;
e) per credito formativo, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici delle singole Scuole;
f) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
g) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Istituto al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alla produzione artistica, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
h) per curriculum, l'insieme delle attività formative interne ed esterne finalizzate al conseguimento del diploma.


Art. 2. Crediti formativi
1. Ad ogni credito formativo corrispondono in linea di massima 30 ore di lavoro per studente (6 ore di lezione frontale-frequenza dei corsi e 24 ore di studio individuale). La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente fissata in 60 crediti che comprendono sia la frequenza ai corsi (360 ore) sia lo studio individuale.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
3. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altra Scuola compete alla struttura didattica che lo accoglie.
4. Possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
5. Sono riconosciute come crediti formativi anche le conoscenze e abilità professionali maturate in attività formative interne e esterne di adeguato livello, specie quelle alla cui progettazione e realizzazione l'Istituto abbia concorso, e in particolare alla Scuola Superiore di Perfezionamento Musicale - Biennio di Specializzazione ( da qui in avanti definita "Biennio di Specializzazione") , autorizzata dal MIUR con nota Prot. AF/S/440/2000 del 29.11.2000 e successive, già effettuato negli A.A. 2000-01, 2001-02, 2002-03 e in corso anche per il presente A.A.


Art. 3. Requisiti di ammissione ai corsi di studio
L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di uno specifico esame di ammissione. L'esame di ammissione verifica le attitudini e le competenze musicali teoriche e pratiche. A tal fine i programmi didattici di ogni singola Scuola definiscono le conoscenze richieste per l' accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche.
Possono presentare domanda di accesso ai corsi gli studenti che non siano iscritti ad altri corsi di corrispondente livello secondo la seguente tipologia :
- studenti in possesso di un diploma di Conservatorio e del diploma di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti;
- studenti in possesso di un diploma accademico di I livello conseguito presso i Conservatori di musica e gli IMP;
- studenti in possesso di laurea, o titolo equipollente, e aventi una preparazione strumentale (da accertare in sede di esame di ammissione) compatibile con la frequenza del corso.
2. Possono presentare domanda di ammissione sia coloro che sono già iscritti al Biennio di Specializzazione già attivo, sia i già diplomati dello stesso Corso Sperimentale sia gli esterni interessati, purché non già iscritti ad altri corsi di Conservatorio o IMP di corrispondente livello.
3. Agli studenti che siano stati ammessi ai corsi possono essere attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. L'Istituto ha facoltà di attivare corsi propedeutici all'ammissione.


Art. 4. Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio
Per ogni Diploma Accademico Sperimentale di secondo livello la durata normale è di due anni. Per conseguire il diploma lo studente deve aver acquisito 120 crediti..


Art. 5. Obiettivi, attività formative qualificanti e aree disciplinari
1. Gli obiettivi formativi qualificanti delle singole Scuole sono descritti nel progetto di sperimentazione approvato dal M.I.U.R. relativo ai singoli settori disciplinari.
2. Le discipline di insegnamento sono articolate nei seguenti ambiti:
- attività formative di base ;
b) attività formative caratterizzanti, con riferimento alla specifica Scuola.
Le discipline di cui ai punti a) e b) obbligatorie, costituiranno almeno i 2/3 dei crediti formativi per ogni annualità (ovvero almeno 40 crediti su 60).
- attività formative integrative e affini;
- altre attività formative (i restanti crediti fino a 60).
L'indirizzo previsto è quello interpretativo-compositivo, che attraverso l'approfondimento ed il completamento degli studi musicali compiuti, si prefigge lo scopo di fornire competenze avanzate nel campo della interpretazione musicale. In particolare, l'indirizzo si propone l'obiettivo di ampliare le conoscenze di coloro che, già in possesso dei titoli di cui all'art. 3, intendono specializzarsi con l'acquisizione di ulteriori e specifiche competenze professionalizzanti nei campi della musica d'insieme vocale e/o strumentale, della interpretazione solistica, della direzione di gruppi vocali e strumentali.


Art. 6. Offerta formativa
1. Il quadro generale delle attività formative, inclusi i crediti assegnati a ciascuna attività, è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30.1.04 e allegato al presente regolamento.
2. I programmi didattici e i crediti da conseguire per ogni settore sono stati approvati dal Collegio dei docenti.


Art. 7. Consiglio dei Coordinatori
Per ogni Scuola e per ogni gruppo di Scuole affini è individuato un docente coordinatore. Il Consiglio dei Coordinatori è presieduto dal Direttore e, nel rispetto delle delibere e delle direttive generali formulate dal Collegio dei docenti, adotta le delibere e gli atti di indirizzo finalizzati ad assicurare il migliore funzionamento del corso, fatta salva la successiva ratifica del Collegio dei docenti.


Art. 8. Organizzazione dell'attività didattica e procedure di individuazione del personale docente
La programmazione e il coordinamento delle attività formative sono effettuati, su delega del Collegio dei docenti, dal Direttore coadiuvato dal Consiglio dei coordinatori.
L'attribuzione dei compiti didattici ai docenti è effettuata dal Direttore sulla base di criteri oggettivi nel rispetto delle norme vigenti. Il Direttore può avvalersi di una o più Commissioni di docenti.
L'insegnamento delle discipline comprese nel piano dell'offerta didattica sarà affidato prioritariamente a docenti interni, all'interno di una articolazione piu' corrispondente alle reali potenzialità artistiche e formative dei singoli docenti. Ove non sia possibile reperire docenti interni disponibili, si procederà con avviso pubblico con le medesime modalità già in vigore nel Conservatori e negli IMP.
Il Direttore individua le modalità con cui l'Istituto rilascia, quale supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.
Le attività formative propedeutiche e quelle relative agli eventuali obblighi formativi aggiuntivi sono svolte di norma nell'ambito dei corsi tradizionali dell'Istituto salvo che siano riferite a discipline innovative. In quest'ultimo caso sono svolte nel contesto della sperimentazione.
Sarà progressivamente introdotto un servizio di tutorato per gli studenti.


Art. 9. Organizzazione didattica delle Scuole
1. Il programma didattico di ogni Scuola determina in particolare:
a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione della tipologia delle attività formative e delle aree disciplinari di riferimento;
b) i requisiti per l'ammissione, gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali
propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa.


Art. 10. Ammissione, iscrizioni, ripetenza, fuori corso.
1. L'attivazione del Diploma Accademico per ciascun settore disciplinare è subordinato al numero di iscrizioni.
2. Si accede, nel limite dei posti disponibili, mediante superamento di un esame di ammissione che verifica l'adeguatezza della preparazione precedente dell'aspirante. L'esame di ammissione è costituito da una o più prove.
3. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo "con debiti formativi", non idoneo. Agli idonei viene inoltre attribuito un voto espresso in centesimi ai fini della graduatoria. Gli eventuali "debiti formativi" vanno compensati dallo studente nel corso del primo anno e non pregiudicano l'ordine di graduatoria.
4. Agli studenti attualmente iscritti al Biennio Sperimentale dell'Istituto (autorizzato dal MIUR con nota Prot. AF/S/440/2000 del 29.11.2000 e successive), è assicurato, se richiesto, il transito al corrispondente Diploma Accademico Sperimentale di II livello , purché idonei all'esame di ammissione. In tal caso la valutazione dell'esame di ammissione è espressa, senza voto, con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo "con debiti formativi", non idoneo. Questa procedura non altera il numero dei posti disponibili.
5. L'iscrizione al primo anno di corso avviene a seguito del positivo esito dell'esame di ammissione e in relazione ai posti disponibili. A seguito dell'ammissione non è possibile iscriversi ad anni diversi dal primo e non è ammessa l'abbreviazione degli anni di corso.
6. L'iscrizione agli anni accademici successivi al primo è consentita a condizione che lo studente abbia maturato, entro la sessione di febbraio dell'anno di riferimento, un numero complessivo di crediti non inferiore a 30 . All'atto dell'iscrizione lo studente è tenuto ad indicare le discipline che intende frequentare nell'anno accademico, rispettando le eventuali propedeuticità previste.
7. È prevista l'iscrizione in qualità di ripetente, per non più di una volta per ciascun anno di corso e nei limiti previsti al punto 6, dello studente che ne formuli richiesta ovvero, d'ufficio,dello studente che non abbia maturato almeno 2/3 dei crediti relativi alle discipline caratterizzanti previste per quell'anno di corso entro la sessione autunnale d'esami. In quest'ultimo caso lo studente può, a domanda, regolarizzare l'iscrizione in corso d'anno se matura i crediti richiesti entro la successiva sessione d'esami di febbraio. Lo studente ripetente può chiedere di frequentare discipline e sostenere esami anche relativi all'anno di corso successivo, rispettando le propedeuticità previste.
8. È prevista l'iscrizione in qualità di fuori corso dello studente, già ripetente e nei limiti previsti al punto 6, che ne formuli richiesta ovvero, d'ufficio, dello studente già ripetente che non abbia ancora maturato almeno 2/3 dei crediti relativi alle discipline caratterizzanti previste per quell'anno di corso. In quest'ultimo caso lo studente può, a domanda, regolarizzare l'iscrizione in corso d'anno se matura i crediti richiesti entro la successiva sessione d'esami di febbraio. Lo studente fuori corso può chiedere di frequentare discipline e sostenere esami anche relativi agli anni di corso successivi, rispettando le eventuali propedeuticità previste.


Art. 11. Frequenza, impegno e lavoro dello studente.
Salvo specifiche disposizioni incluse nei programmi didattici delle singole Scuole, tutti gli insegnamenti prevedono le seguenti modalità:
a) numero minimo obbligatorio di presenze degli studenti ai vari corsi, comunque non inferiore ai 2/3 delle lezioni previste per ciascun corso, fatti salvi gli obblighi per le discipline musicali d'insieme e le eventuali deroghe che i singoli docenti potranno prevedere sotto la loro diretta responsabilità;
b) per le attività didattiche curricolari la continuità del lavoro dello studente è attestata dal singolo docente del corso ed è necessaria per lo svolgimento degli esami;
c) per le attività di musica d'insieme, da camera, coro, orchestra e affini, e per tutte le attività che prevedono una pubblica esibizione dello studente (svolgimento di concerti, saggi ecc…) l'impegno alla presenza è obbligatorio;
d) anche dopo aver assolto agli obblighi previsti dal piano di studi, ciascuno studente può essere chiamato dal Direttore, con obbligo di partecipazione, a far parte dell'orchestra degli studenti e/o di formazioni musicali di rilievo dell'Istituto; la suddetta partecipazione, attestata dal docente del corso, comporta il riconoscimento di crediti aggiuntivi tra le "altre attività formative" .
L'attestazione della continuità del lavoro svolto dallo studente è necessaria per lo svolgimento dell'esame. Le modalità di rilevazione sono adottate dai singoli docenti nell'ambito dell'autonomia della loro funzione e possono richiedere verifiche periodiche e/o intermedie.
Gli studenti che ritengono di possedere competenze tali da poter sostenere determinati esami senza aver frequentato le lezioni, devono ricordare che la frequenza è obbligatoria. Tuttavia, attraverso contatto diretto col singolo docente, possono concordare una forma periodica di verifica tramite test, in alcuni casi sostenibile anche on-line.
È consentita la libera frequenza degli studenti a tutti i corsi, previo accordo con i relativi docenti.


Art. 12. Valutazioni e modalità di svolgimento degli esami
Le discipline presenti nel piano di studio prevedono, per il conseguimento dei relativi crediti e per l'assolvimento delle eventuali propedeuticità, una valutazione del docente del corso con un'esame, il cui esito è determinato dalla qualità del lavoro svolto dallo studente e dalla verifica del conseguimento degli obiettivi.
Per gli insegnamenti che non prevedono un esame, la valutazione del profitto individuale dello studente è attribuita dal docente del corso, anche mediante formazione di una apposita Commissione. La valutazione è espressa mediante voto in trentesimi, con eventuale lode, o da un giudizio d'idoneità ("approvato" o "non approvato"). Per gli insegnamenti di Lingua straniera, la valutazione è espressa da un giudizio d'idoneità.
In sede d'esame la valutazione del profitto individuale dello studente è attribuita da una Commissione ed è espressa mediante voto unico in trentesimi, con eventuale lode. La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla Commissione.
Le Commissioni d'esame sono formate includendovi, di norma e salvo gravi e comprovati motivi, il docente dello studente esaminato. Il Direttore ha facoltà di far parte delle Commissioni.
Ogni Commissione è formata dal docente del corso e da almeno altri due docenti della stessa disciplina, o di disciplina tradizionalmente affine, o di specifica e comprovata competenza.
Gli appelli d'esame si svolgono, di norma, in tre sessioni per anno. Per particolari motivi connessi alla didattica, alla logistica e/o ad una più efficace distribuzione temporale delle verifiche, possono essere programmati anche appelli straordinari d'esame.
La Commissione dell'esame di ammissione, per ogni singola Scuola, è formata da almeno tre docenti scelti tra i titolari degli insegnamenti che prevedono il maggior numero di crediti formativi nella Scuola stessa. La commissione può essere integrata da docenti di altre discipline per la verifica delle conoscenze di base del candidato previste dal programma d'esame.


Art. 13. Modalità di svolgimento della prova finale
Il DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN DISCIPLINE MUSICALI si consegue dopo aver ottenuto 120 crediti nel programma di studio allegato. I crediti sono ottenuti dallo studente attraverso il superamento degli esami previsti nel piano di studi personale approvato dai competenti organi didattici d'istituto.
Ogni credito, in linea con la normativa vigente, corrisponde in linea di massima a 6 ore di attività didattica-lezione frontale, oltre ovviamente allo studio individuale.
L'esame finale consisterà nella presentazione di una tesina scritta (min. 30 cartelle) con relativa dissertazione orale su un argomento relativo ad uno o più corsi previsti nel proprio piano di studio e da concordare con il proprio docente di riferimento.
In particolare l'argomento potrà essere riferito a un'opera solistica o cameristica per il proprio strumento (analisi storica, armonica,ritmica, etc.) con esecuzione del brano stesso, ovvero nella dissertazione, scritta e orale, su un argomento affrontato nel corso del biennio, sempre concordato con il docente di riferimento.

L'Istituto rilascerà, come supplemento al titolo di studio, ai sensi dell'art.3 del D.M. 8.1.04 Prot. n. 1/AFAM/2004, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

La prova finale ha la funzione di mettere in luce le peculiarità del candidato emerse durante il Corso. Può riguardare una qualsiasi delle aree disciplinari della Scuola frequentata, a condizione che la disciplina sia attiva nell'anno accademico in corso.
L'elaborato (tesi scritta, supporto multimediale, ecc…) deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell'esame, in numero di quattro copie di cui almeno una controfirmata dai docenti relatori.
Se la prova finale comprende anche un'esecuzione musicale, il programma dell'esecuzione controfirmato dai docenti relatori deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell'esame.
I docenti relatori devono essere titolari della materia ovvero esperti riconosciuti dall' Istituto. In caso di lavori a carattere multidisciplinare può essere prevista la partecipazione di uno o più correlatori anche esterni.
La Commissione della prova finale è formata da un numero dispari di componenti (almeno cinque). La Commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il docente dell'area disciplinare scelta per la prova finale e da almeno un docente di riferimento della Scuola frequentata. Le Commissioni sono costituite con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative.
Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode.
Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso, con la seguente distribuzione:
a) attività formative di base 20%
b) attività formative caratterizzanti 50%
c) attività formative affini o integrative 20%
d) attività formative scelte dallo studente 10%
La verifica della conoscenza di una lingua straniera comunitaria non incide sul voto finale.
La media ponderata dei voti può essere integrata dalla Commissione per un punteggio non superiore a 10/110.
La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla Commissione.


Art. 14 Obblighi relativi alla lingua straniera e alla conoscenza della lingua italiana.
La valutazione della conoscenza di una lingua straniera comunitaria è effettuata con una o più verifiche o esami. Possono essere presi in considerazione, anche a fini dell'esame, eventuali diplomi, attestati o certificazioni rilasciati da altri Conservatori, IMP, Università, Istituzioni e scuole pubbliche o legalmente riconosciute prodotti dallo studente.
Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di un'adeguata conoscenza della lingua italiana: in caso negativo viene loro attribuito un debito formativo da compensare nell'arco del Corso con l'obbligo di frequenza del corso di Lingua italiana per stranieri ed il superamento dei relativi esami.


Art. 15 . Modalità di riconoscimento delle altre attività formative
La valutazione delle altre attività formative svolte dagli studenti è effettuata al termine del percorso di studi e riguarda il complesso delle attività attinenti e documentate svolte nell'arco temporale dello stesso.
Lo studente è tenuto a presentare un curriculum (preferibilmente ordinato per tipologia di attività e per ordine cronologico) documentante le attività svolte nel periodo di iscrizione al Corso e ritenute utili per il conseguimento dei crediti. Il curriculum deve contenere anche un elenco dettagliato della documentazione inclusa e riportare, per ogni voce dell'elenco, il monte ore indicativo di specifico impegno dello studente. Elenco e curriculum devono essere sottoscritti con firma autografa dello studente.
Sono considerate riconoscibili le seguenti attività:
a) Discipline di Conservatorio o IMP, o esterne di livello universitario, attinenti la Scuola frequentata e non incluse nel piano di studio, per le quali lo studente abbia conseguito una valutazione positiva o abbia superato il corrispondente esame;
b) Elaborati, produzioni, lavori, repertorio realizzati, nell'ambito dell'attività formativa interna, oltre i normali programmi di studio e d'esame (su attestazione del docente);
c) Attività musicale esterna (su documentazione);
d) Positiva partecipazione a concorsi, master-class, seminari ecc.. (su attestazione);
e) Attività correlata a tirocini formativi, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su documentazione);
f) Collaborazione con l'orchestra, il coro e/o le formazioni di musica d'insieme dell'Istituto, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su attestazione);
g) Collaborazione ad iniziative di ricerca o produzione organizzate dell'Istituto (su attestazione);
h) Partecipazione alla mobilità internazionale;
i) Altre attività attinenti la Scuola frequentata, a giudizio della Commissione.
La Commissione per la valutazione delle altre attività formative opera sulla base di criteri predefiniti ed è formata da tre docenti di area, di cui almeno uno in rappresentanza della Scuola frequentata dallo studente.
La Commissione stabilisce prioritariamente se la documentazione prodotta dal singolo studente consente di riconoscere un'attività pari o superiore ai crediti previsti. In caso affermativo, oltre a riconoscere i crediti, assegna una valutazione in trentesimi correlata alla qualità e tipologia dell'attività svolta; diversamente segnala allo studente la necessità di integrare le attività documentate.


Art. 16. Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti
Gli studenti iscritti al Corso possono chiedere, nei limiti del corrispondente piano di studio, il riconoscimento della frequenza o degli esami utili già sostenuti presso un Conservatorio di musica o IMP o una Università o altra Istituzione formativa italiana
o straniera
Il riconoscimento può essere totale o parziale. Esso è attribuito da una Commissione costituita secondo i criteri delle Commissioni d'esame.
In caso di riconoscimento totale, la valutazione è calcolata con il metodo di trasformazione stabilito dal sistema ECTS. Nella fase precedente l'adozione del sistema ECTS, il riconoscimento totale comporta anche il riconoscimento della valutazione attribuita dall'Istituzione di provenienza. Qualora l'Istituzione di provenienza non abbia attribuito una valutazione, il riconoscimento può essere solo parziale. Il riconoscimento totale non può comunque superare i 2/3 dei crediti di ciascuna annualità.
In caso di riconoscimento parziale, anche a richiesta dello studente, la Commissione prevede che lo studente svolga una o più prove integrative e/o di verifica che definiscono il voto d'esame.
Per adeguare agli standard richiesti la preparazione derivante dall'aver già sostenuto esami con programma tradizionale, alcuni insegnamenti innovativi possono prevedere una fase propedeutica.
Nel caso di attestata positiva frequenza a discipline dei corsi ordinamentali prive di esame (Musica da camera, ecc…), il riconoscimento include l'avvenuto compimento del corso. Quindi viene considerata valida la valutazione finale già conseguita.
Fatte salve eventuali successive integrazioni, il riconoscimento di frequenze o esami svolti nello stesso o in altro Conservatorio o IMP è assicurato per le discipline incluse nell' allegato prospetto dei piani di studio.


Art. 17. Diritto allo studio
Agli studenti iscritti al Diploma Accademico Sperimentale di II livello si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario.

Art. 18. Cooperazione internazionale.
Gli studenti iscritti hanno diritto a partecipare alle iniziative di cooperazione internazionale, quali ad esempio quelle di scambio con Istituzioni affini, previste dai progetti Socrates &emdash; Erasmus, secondo le modalità indicate nel bando annuale pubblicato dell'Istituto.

Art. 19. Sanzioni disciplinari
Nei casi di infrazione al presente regolamento lo studente può incorrere, in misura rapportata all'entità dell'infrazione, in una delle seguenti sanzioni disciplinari:
- richiamo;
- esclusione dall'attività di produzione artistica dell'Istituto da un mese ad un anno;
- non ammissione ad uno o più esami per un periodo massimo di tre mesi;
- sospensione da uno o più corsi per un periodo massimo di un anno;
- sanzione amministrativa, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- radiazione dall'Istituto senza rimborso delle tasse e dei contributi versati.
Organismo competente a infliggere sanzioni disciplinari agli studenti è una apposita Commissione presieduta dal Direttore, o suo delegato, e costituita da tre docenti, designati dal Consiglio dei coordinatori, e da un rappresentante degli studenti. Lo studente, nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare, ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un docente a sua scelta.


Art. 20 . Norme transitorie e finali
1. Per la durata della sperimentazione, l'Istituto assicura il mantenimento dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici tradizionali e disciplina altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio sperimentali.
2. Per l'avvio del primo anno di sperimentazione, in considerazione dei tempi brevissimi a disposizione, i programmi d'ammissione alle singole Scuole vanno intesi a livello indicativo di traccia per il candidato. L'aspirante può quindi presentare anche materiale ed esecuzioni diverse da quelle prescritte purché di analoga difficoltà e complessità.

3. Gli studenti interni ammessi al Corso , che abbiano programmato di effettuare esami relativi al percorso tradizionale di studi, ovvero al Biennio di Specializzazione autorizzato dal MIUR con nota Prot. AF/S/440/2000 del 29.11.2000 e successive, nella sessione di febbraio-marzo 2004, sono autorizzati a sostenerli. L'esito positivo dell'esame verrà riconosciuto quale credito.


Approvato ad unanimità di voti dal Collegio dei Docenti in data 30 gennaio 2004


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