REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO

Articolo 1 - Indizione delle elezioni.
Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
In caso di anticipata cessazione di uno o più componenti del Consiglio e,in tutti i casi in cui occorra intergrarne il numero dei componenti, subentrerà un nuovo componente in base alla graduatoria dei non eletti. In caso di esaurimento di detta graduatoria si procedera' alle elezioni suppletive indette entro 60 gg. dalla vacatio.


Articolo 2 - Elettorato attivo.
L’elettorato attivo è riservato ai docenti ed agli accompagnatori al pianoforte in servizio presso l’Istituto Musicale Pareggiato “G. BRAGA” di Teramo in seguito chiamato più brevemente “I.M.P. Braga”:
a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno accademico;
c) con nomina T.A.D..

L’elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all’Albo, a cura della Commissione elettorale, entro 15 giorni dalla data di indizione delle elezioni, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell’elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.


Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature.
Ai sensi dell’Articolo 11, comma 2 lettera A, dello Statuto, possono concorrere all’elezione per il Consiglio Accademico dell’ I.M.P. Braga i docenti che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio presso l’ I.M.P. Braga;
b) avere maturato una anzianità di servizio di almenno tre anni,anche in altri Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati;
c) non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati,sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l’esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
e) non essere stati trasferiti d’ufficio per incompatibilità nell’ultimo sessennio.
I docenti che intendono candidarsi devono presentare alla Commissione elettorale un'attestazione personale relativa al possesso dei requisiti.


Articolo 4 - Commissione elettorale.
La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione elettorale, individuata dal Collegio dei professori al proprio interno. La Commissione è costituita da cinque componenti e nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario..
La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:
- acquisisce e pubblica l’elenco degli elettori;
- dispone l’ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’Articolo 3, ed esamina gli eventuali ricorsi;
- predispone del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- assicura il funzionamento del Seggio elettorale, curando che almeno il Presidente del Seggio sia scelto al proprio interno;
- ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina gli eventuali ricorsi.

Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza semplice.
I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura.


Articolo 5 - Modalità di voto.
Il voto è personale, diretto e segreto.
Previo accertamento dell’identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente del seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi in ordine alfabetico.
Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un massimo di 3 (tre) candidati.
La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell’elettore.
La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.
Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall’indicazione di una sola candidatura tra quelle presenti, e se contiene preferenze per un numero di candidati superiore al numero consentito.
La preferenza e' nulla in tutti i casi in cui non e' ragionevolmente e univocamente desumibile la volonta' dell'elettore.
Le schede bianche, le schede nulle e i voti nulli non sono validamente espressi.


Articolo 6 - Modalità d’elezione.

Per la validità della votazione è richiesta la maggioranza (50% + un elettore) degli aventi diritto.
In caso di mancato raggiungimento del quorum, la singola votazione sara' ripetuta con le stesse modalità una sola volta.
Nel caso in cui nella stessa seduta siano previste la presentazione delle candidatire (di cui all'art. 3) e le votazioni, prima delle votazioni sara' disposta una temporanea sospensione della seduta.
Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide a copertura dei posti previsti dallo Statuto.
Nei casi di parita' di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti si tiene conto,limitatamente alle suddette situazioni, della maggiore anzianita' di servizio presso l'IMP Braga o, subordinatamente, della maggiore anzianita' anagrafica.


Articolo 7 - Operazioni di scrutinio.
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo le votazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio il Seggio elettorale redige il relativo verbale.


Articolo 8 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni
Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati delle elezioni.


Articolo 9 - Nomina del Consiglio Accademico.
Il Consiglio Accademico eletto viene nominato con decreto del Direttore.


Articolo 10 - Funzionamento del Consiglio Accademico.
Le riunioni del Consiglio Accademico sono presiedute dal Direttore e sono valide in presenza della metà piu' uno dei suoi componenti.
Il Consiglio Accademico assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. In caso di parita' di votazioni prevale il voto del Direttore.


Articolo 11 - Incompatibilita'
Non possono far parte del Consiglio Accademico i componenti delle R.S.U. e i rappresentanti sindacali.Non possono altresi' far parte del Consiglio Accademico, ad eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Decadenza
Gli eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilita' di cui all'art. 3 ovvero in caso di dimissioni o di incompatibilità.

Articolo 13 - Norme finali.
Il presente Regolamento fa parte integrante del Regolamento generale di cui all’Articolo 23 dello Statuto.


Approvato dal Collegio dei Docenti 09/02/2006
Adottato con provvedimento del Presidente del 10 febbraio 2006

Organi di Governo
torna alla home page