REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Articolo 1 - Indizione delle elezioni.

Le elezioni dei componenti della Consulta degli Studenti dell’Istituto Musicale Pareggiato “G. Braga” (da qui in poi solo IMP Braga) sono indette dal
Direttore in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
Sono indette elezioni suppletive nei casi in cui occorra assicurare il funzionamento dell’organo integrandone il numero dei componenti.

Articolo 2 – Elettorato attivo.

L’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti dei corsi medi e superiori dell’IMP Braga, ordinamentali e sperimentali di I e di II livello, che risultano regolarmente iscritti all’anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.
Gli studenti, il cui termine di iscrizione per l’anno accademico nel quale vengono indette le elezioni non sia ancora scaduto alla data delle elezioni,
fanno parte dell’elettorato se già iscritti all’anno accademico precedente.
L’elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all’Albo entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni e fino al giorno
della chiusura delle votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell’elenco suddetto possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.

Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle liste dei candidati.

L’elettorato passivo spetta agli studenti che, disponendo dell’elettorato attivo, sono in possesso dei seguenti requisiti:
-
avere raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione delle liste;
- non avere riportato gravi sanzioni disciplinari, per le quali non siano stati riabilitati;
- non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l’esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore
nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.
Le candidature si presentano per mezzo di liste.
Ciascuna lista di candidati è contraddistinta da una denominazione o sigla e deve comprendere un numero di candidati
non superiore a 8 (otto) e non inferiore a 4 (quatro).
I delegati di lista, la cui firma è autenticata dal Direttore amministrativo o suo delegato, sono responsabili nei confronti dell’IMP Braga di tutto
quanto attiene alla regolare esecuzione degli adempimenti di competenza ai sensi del presente Regolamento.
I delegati, direttamente o con delega, possono partecipare a tutte le fasi della procedura elettorale.
Nelle liste i candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, della Scuola cui sono iscritti e sono
contrassegnati da numeri arabi progressivi agli effetti della precedenza nel caso di parità di voti.
Le liste dei candidati, per essere ammesse alla tornata elettorale, devono essere corredate dalle firme di almeno 8 (otto) elettori.
Ogni sottoscrittore di lista è identificato dal cognome, nome, luogo e data di nascita, Scuola di appartenenza, numero del documento di identità.
Nessun candidato può sottoscrivere le liste. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista. Sottoscrizioni difformi da quanto disposto
nel presente comma comportano l’invalidazione della sottoscrizione.
I delegati di lista sono garanti dell’autenticità della firma dei sottoscrittori. La raccolta delle firme a sostegno della lista avviene ad esclusiva
cura dei delegati, utilizzando la modulistica fornita dall’Amministrazione.
Le liste dei candidati vanno presentate e protocollate in Segreteria dal delegato di lista entro il giorno e l’ora stabiliti nel decreto di indizione delle elezioni.
La Segreteria rilascia apposita ricevuta indicante il giorno e l’ora della presentazione e provvede a rimettere gli atti alla Commissione Elettorale.
La verifica dei requisiti dei candidati e delle liste viene effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo Articolo 4.
L’elenco delle liste ammesse è pubblicato all’Albo dell’IMP Braga, a cura della
Commissione elettorale, entro cinque giorni dal termine
di presentazione delle liste, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
La Commissione elettorale garantisce a ciascuna lista ammessa un apposito spazio di affissione, all’interno dell’Istituto, per la pubblicità elettorale.

Articolo 4 - Commissione Elettorale.
La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione Elettorale nominata con decreto del Direttore.
La Commissione è costituita da 5 (cinque) componenti effettivi, tra cui almeno 2 (due) studenti, e si avvale del supporto del personale amministrativo.
La Commissione Elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:
- acquisisce e pubblica l’elenco degli elettori;
- dispone l’ammissibilità delle liste, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- invita il delegato a modificare, nel termine perentorio di due giorni, la denominazione o sigla della lista che risulti identica o
confondibile con altra già presentata;
- depenna i candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento o che siano in soprannumero;
- decide su eventuali reclami o ricorsi;
- predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- assicura il funzionamento del Seggio elettorale, curando che almeno il Presidente del Seggio sia scelto al proprio interno;
- ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- redige il verbale delle operazioni di voto.

Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.
I componenti della Commissione elettorale e quelli del Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura e non possono
svolgere la funzione di delegato di lista.

Articolo 5 - Modalità di voto.
Il voto è personale, diretto e segreto.
Previo accertamento dell’identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda,
precedentemente vidimata da un componente della Commissione elettorale.
La scheda riporta, elencate secondo l’ordine di presentazione, la denominazione o la sigla delle liste e, perciascuna lista, l’elenco dei candidati.
Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di una sola lista e la propria preferenza a favore di un numero di candidati non superiore
a quello degli eligendi, purché tutti inseriti nella stessa lista prescelta.
La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell’elettore.
La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale o se è mancante della vidimazione.
Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, se sono espresse preferenze a favore di candidati compresi in liste diverse,
e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell’elettore.
La scheda è nulla se le preferenze espresse sono in eccedenza rispetto al numero consentito.
La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell’elettore stesso sull’elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Articolo 6 - Metodo d’elezione e attribuzione delle rappresentanze.
Le votazioni comportano l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel numero stabilito dallo Statuto, indipendentemente dalla percentuale dei votanti.
L’attribuzione delle rappresentanze avviene con il seguente criterio:
a) per ogni lista viene determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
b) la cifra elettorale di ciascuna lista è divisa successivamente per 1, per 2, ecc …, sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
c) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere:
a parità di quoziente è scelto quello cui corrisponde la maggior cifra elettorale;
d) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera precedente;
e) per ogni lista sono determinate le cifre individuali costituite dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista.

Stabilito il numero delle rappresentanze attribuito a ciascuna lista, come indicato nella lettera d), l’individuazione nominativa degli eletti
risulta dalle cifre individuali in ordine decrescente di cui alla lettera e).
A parità di numero di preferenze, o qualora non siano state espresse preferenze, viene seguito l’ordine di presentazione dei candidati nella lista.
Qualora il numero delle rappresentanze attribuito alla lista sia superiore al numero dei candidati inclusi nella stessa, si provvede
ad elezioni suppletive con le modalità e nei limiti previsti dall’articolo 1.

Articolo 7 – Calendario delle operazioni di voto.
Le operazioni di voto si svolgono di norma in due giorni consecutivi, di cui il primo dalle 14 alle 19 ed il secondo dalle 9 alle 14.

Articolo 8 - Operazioni di scrutinio.
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura di ciascuna operazione di voto.
Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo
verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali
contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente
al Direttore, unitamente al materiale della votazione. Dell’esito di ciascuna operazione di voto è data tempestiva notizia mediante
affissione all’Albo del verbale di scrutinio.

Articolo 9 - Ricorsi.
Trascorsi cinque giorni dall’affissione all’Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale
da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

Articolo 10 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni.
Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all’Albo dei risultati delle elezioni.

Articolo 11 - Nomina della Consulta degli studenti.
La Consulta degli studenti viene nominata con decreto del Direttore.

Articolo 12 - Funzionamento della Consulta degli studenti.
Le riunioni della Consulta degli studenti sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti.
La Consulta degli studenti assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Articolo 13 – Decadenza.
Gli eletti decadono dal mandato quando perdono i requisiti di eleggibilità di cui all’articolo 3 ovvero in caso di dimissioni.

Articolo 14 – Componenti assenti per mobilità internazionale.
Nel caso uno o più componenti della Consulta debbano assentarsi per un periodo di mobilità internazionale, anche con riferimento agli scambi
Socrates – Erasmus, per l’intero periodo di assenza il Direttore nomina in loro sostituzione componenti supplenti individuati
tra i primi non eletti della precedente tornata elettorale.

Articolo 15 - Norme finali.
Il presente Regolamento fa parte integrante del Regolamento generale di cui all’Articolo 23 dello Statuto.



Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 1° marzo 2006 e adottato con delibera presidenziale del 7 marzo 2006.
Corretto dal Collegio dei Docenti del giorno 23/10/2006.

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