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REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE
Articolo 1 - Indizione delle elezioni.
Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali. In caso di anticipata cessazione del Direttore in carica, le elezioni sono indette dal Direttore vicario entro sessanta giorni dalla data di cessazione.
Articolo 2 - Corpo elettorale.
L’elettorato attivo è riservato ai docenti ed agli accompagnatori al pianoforte in servizio presso l’Istituto Musicale Pareggiato “G. BRAGA” di Teramo in seguito chiamato più brevemente “I.M.P.”:
a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno accademico;
c) con nomina T.A.D..
L’elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all’Albo, a cura della Commissione elettorale, entro 15 giorni dalla data di indizione delle elezioni, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell’elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.
Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature.
Ai sensi dell’Articolo 9, comma 2, dello Statuto, possono concorrere all’elezione per Direttore dell’ I.M.P. di Teramo i docenti, anche di altre istituzioni, che possiedono i seguenti requisiti:
a) essere in servizio presso l’ I.M.P. o in altre Istituzioni a tempo indeterminato da almeno cinque anni, avendo maturato documentata esperienza professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali;
b) non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l’esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
d) non essere stati trasferiti d’ufficio per incompatibilità nell’ultimo sessennio.
I docenti interessati, in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono presentare la propria candidatura con il programma in forma scritta alla Commissione elettorale per il tramite della segreteria dell’ I.M.P. entro 15 giorni dalla data di indizione delle elezioni, o spedirla a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il medesimo termine (fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante). In allegato alla candidatura devono presentare un’attestazione personale relativa al possesso dei requisiti.
La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo Articolo 4. L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato all’Albo dell’ I.M.P., a cura della Commissione elettorale, entro sette giorni dal termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
La Commissione elettorale garantisce a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di affissione, all’interno dell’Istituto, per la pubblicità elettorale e per l’eventuale pubblicazione del programma.
Per consentire la più ampia pubblicizzazione, prima dell’inizio delle operazioni di voto il Direttore in carica convoca una riunione del Collegio dei professori per consentire a ciascun candidato di illustrare le proprie linee
programmatiche.
Articolo 4 - Commissione elettorale.
La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione elettorale, eletta dal Collegio dei professori e nominata dal Direttore con decreto. La Commissione è costituita da cinque componenti effettivi, scelti fra i docenti confermati con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituto. La Commissione elettorale nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario; si avvale della consulenza e supporto del Personale amministrativo.
La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:
- acquisisce e pubblica l’elenco degli elettori;
- dispone l’ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’Articolo 3, ed esamina gli eventuali ricorsi;
- predispone del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- assicura il funzionamento del Seggio elettorale, curando che almeno il Presidente del Seggio sia scelto al proprio interno;
- ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina gli eventuali ricorsi.
Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.
I componenti della Commissione elettorale e quelli del Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura.
Articolo 5 - Modalità di voto.
Il voto è personale, diretto e segreto.
Previo accertamento dell’identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente della Commissione elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi in ordine alfabetico.
Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo.
La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell’elettore.
La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.
Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall’indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell’elettore.
Le schede bianche, le schede nulle ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.
La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell’elettore stesso sull’elenco elettorale che è soggetto alla
normativa sulla privacy.
Articolo 6 - Modalità d’elezione.
Per la validità di ciascuna votazione è richiesto un quorum di votanti non inferiore alla metà più uno dell’intero corpo elettorale. In caso di mancato raggiungimento del quorum la singola votazione è ripetuta, con le stesse modalità, per una sola volta.
Risulta eletto al primo turno il candidato che riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dell’intero corpo elettorale. Qualora nessun candidato raggiunga detta maggioranza viene attuato un secondo turno di votazioni.
Il secondo turno consiste in un ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nei casi di parità di voti che impediscano l’automatica identificazione dei due candidati che accedono al ballottaggio si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio presso l’ I.M.P. di Teramo o, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica. Risulta eletto al secondo turno il candidato che riporta il maggior numero di preferenze valide. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio presso l’ I.M.P. di Teramo o, subordinatamente, con maggiore anzianità anagrafica.
In caso di rinuncia al ballottaggio di uno dei due candidati, o nel caso in cui vi sia un’unica candidatura, al secondo turno il candidato risulta eletto se riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno dei votanti.
Nel caso in cui la procedura elettorale non dia esito, la stessa viene ripetuta con decreto del Direttore in carica entro il termine di due mesi dalla conclusione della precedente.
Articolo 7 Calendario delle operazioni di voto.
Il primo turno elettorale deve svolgersi, di norma, entro un mese dalla data di indizione delle elezioni.
Il secondo turno elettorale deve svolgersi, di norma, entro una settimana dallo svolgimento del primo turno.
Articolo 8 - Operazioni di scrutinio.
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura di ciascuna operazione di voto. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio, nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente al Direttore in carica, unitamente al materiale della votazione. Dell’esito di ciascuna operazione di voto è data tempestiva notizia mediante affissione all’Albo del verbale di scrutinio.
Articolo 9 - Ricorsi.
Trascorsi cinque giorni dall’affissione all’Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.
Articolo 10 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni.
Al termine delle operazioni elettorali il Direttore in carica dispone la pubblicazione all’Albo dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministro il nominativo del Direttore eletto.
Articolo 11 - Nomina del Direttore.
Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Ministro.
Articolo 12 - Decadenza.
Il Direttore eletto decade dal mandato all’atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all’articolo 3, ovvero in caso di dimissioni.
Articolo 13 - Norme finali.
Il presente Regolamento fa parte integrante del Regolamento generale di cui all’Articolo 23 dello Statuto.
Approvato dal Collegio dei Docenti 27/01/2006
Adottato con provvedimento del Presidente del 30 gennaio 2006
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