Statuto Istituto di Alta Formazione Musicale “Gaetano Braga” di Teramo

Approvato con deliberazione n. 3 del 12/07/2005 dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto.
Approvato dal MIUR con D.D. n. 406 del 5 ottobre 2005.

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA’ DELL’ISTITUZIONE
Art. 1 – Natura e ruolo dell’Istituzione
Art. 2 – Finalità dell’Istituzione
Art. 3 – Attività didattiche
Art. 4 – Attività formative e di produzione
Art. 5 – Attività di ricerca
Art. 6 – Diritto allo studio e attività sociali

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE
Art. 7 – Definizione e funzioni
Art. 8 – Il Presidente
Art. 9 – Il Direttore
Art. 10 – Il Consiglio di Amministrazione
Art. 11 – Il Consiglio Accademico (delle aree, o facoltà, o strutture didattiche)
Art. 12 – Il Collegio dei Revisori
Art. 13 – Il Nucleo di valutazione
Art. 14 – Il Collegio dei Professori
Art. 15 – La Consulta degli Studenti
Art. 16 – Norma transitoria

TITOLO III – STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO
Art. 17 – Corsi di studio
Art. 18 – Biblioteca, laboratori (museo)
Art. 19 – Centri di servizio

TITOLO IV – STRUTTURE AMMINISTRATIVE
Art. 20 – Organizzazione degli uffici
Art. 21 – Il Direttore Amministrativo
Art. 22 – Funzioni decentrate

TITOLO V – REGOLAMENTI
Art. 23 – Regolamento generale dell’Istituzione
Art. 24 – Regolamento didattico dei corsi di studio (e di indirizzo), di specializzazione, di perfezionamento
Art. 25 – Regolamento per le strutture didattiche e per la ricerca
Art. 26 – Regolamento per l’amministrazione, la finanza, la contabilità
Art. 27 – Regolamento della Consulta degli Studenti
Art. 28 – Regolamento del tutorato
Art. 29 – Entrata in vigore dei regolamenti

TITOLO VI – NORME COMUNI E FINALI

Art. 30 – Calendario dell’anno accademico e decorrenza dei mandati
Art. 31 – Incompatibilità
Art. 32 – Validità delle adunanze e delle deliberazioni
Art. 33 – Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni
Art. 34 – Modifiche dello statuto
Art. 35 – Intese e convenzioni con altre istituzioni
Art. 36 – Risultati conseguiti nell’ambito dell’Istituzione
Art. 37 – Codice deontologico
Art. 38 – Comitato pari opportunità

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 39 – Mantenimento dei corsi del vecchio ordinamento.



TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA’ DELL’ISTITUZIONE

Art. 1 – Natura e ruolo dell’Istituzione
1. L’ istituto Musicale Pareggiato “Gaetano Braga” di Teramo, Istituzione di Alta Formazione Musicale di seguito denominata Istituzione, è sede di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale e svolge correlata attività di produzione ai sensi della legge 508 art. 2 comma 4.
2. L’Istituzione ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.
3. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
4. L’Istituto ha la possibilità di articolarsi sul territorio con sedi staccate secondo le modalità previste dai regolamenti di cui all’art. 2,comma 7 della legge 508/99.

Art. 2 – Finalità dell’Istituzione
1. Nel perseguimento dell’eccellenza nei diversi campi di studio e formativi, l’Istituzione garantisce la libera attività di docenza e di ricerca, che promuove fornendo i necessari strumenti materiali ed attivando gli opportuni incentivi nel rispetto della normativa vigente; in particolare:
a) concorre, attraverso la pubblicità dei risultati didattici, della ricerca e il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale, artistico e scientifico della comunità nazionale e internazionale.
b) persegue la qualità più elevata della formazione e garantisce il diritto degli studenti a un sapere critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, fornendo in tutte le fasce degli studi specifiche competenze professionali rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro.
c) favorisce e promuove la libera ricerca ed espressione in campo artistico, garantendo le pluralità culturali contemporanee (nel rispetto delle specifiche radici storiche) in osservanza dei diritti connessi alle opere dell’ingegno anche secondo quanto previsto da l presente statuto.
d) si propone di diffondere nella maniera più ampia e capillare possibile la cultura musicale sul territorio (provinciale, regionale, nazionale ed oltre) in uno spirito educativo di socializzazione; cura il patrimonio artistico-musicale del territorio favorendone la conoscenza ,anche con correlate attività di ricerca e produzione.
2. Nel rispetto della libertà di ricerca l’Istituzione stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione correlata funzionale alla didattica ed alla ricerca.
3. L’Istituzione fornisce a tutte le sue componenti le più ampie garanzie del diritto di informazione sia nella fase di proposta che di realizzazione dei progetti e riconosce forme specifiche di garanzia attraverso i propri organi consultivi e di proposta.
4. L’Istituzione cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e artistica e dei diritti connessi si concilino con quel principio della pubblicità dei risultati della ricerca artistica che risponde al carattere pubblico e ai fini propri dell’Istituzione.
5. L’Istituzione riconosce le rappresentanze sindacali del personale che partecipa all’organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Favorisce inoltre l’organizzazione di forme associative che agevolino l’integrazione e l’interazione tra le componenti, docenti, personale non docente e studenti nel rispetto della normativa vigente.
6. Sul piano locale, nazionale, europeo ed internazionale l’Istituzione persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l’arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di Docenti e discenti, anche con Università e altre Istituzioni del settore italiane ed europee, in conformità alla normativa vigente ed agli impegni sottoscritti dai ministri europei nelle apposite convenzioni.
7. Favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell’azione formativa e della ricerca.
8. L’organizzazione dell’Istituzione si ispira ai principi della sussidiarietà e riflette la distinzione fra le attività di indirizzo e formazione e le attività di controllo e attività di gestione.

Art. 3 – Attività didattiche
1. L’ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico d’Istituto nel rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali.
2. Il regolamento didattico d’Istituto si uniforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei, alle esigenze specifiche della realtà del territorio e all’evoluzione del proprio patrimonio culturale e artistico, definendo i propri curricula – nonché quelli relativi ad eventuali percorsi integrati a seguito di apposite convenzioni con Facoltà Universitarie e con altre Istituzioni di Alta Formazione -anche riorganizzate in Politecnici delle Arti – nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dagli articoli del presente statuto.
3. Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato e formative, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell’innovazione metodologica e pedagogico – didattica.

Art. 4 – Attività formative e di produzione
1. L’Istituzione attiva i livelli propri dell’Alta Formazione previsti dallo statuto e definisce le finalità delle correlate attività di produzione.
2. L’Istituzione programma i corsi d’indirizzo qualificando l’offerta formativa sulla base della progressività e complementarietà degli studi.
3. Le attività di produzione rappresentano pertanto la verifica dell’efficacia dell’azione didattica e il collaudo – sperimentazione delle abilità conseguite dagli studenti.

Art. 5 – Attività di ricerca
1. l’Istituzione incentiva la ricerca creativa, interpretativa, storico – filologica e pedagogica e adegua l’offerta didattica all’evolversi delle realtà culturali e produttive, all’evoluzione del proprio patrimonio umano, artistico e culturale.
2. Coordina l’innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, delle nuove tecnologie e di nuove tecniche artistiche.
3. L’Istituzione tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, museale, audiovisivo e multimediale

Art. 6 – Diritto allo studio e attività sociali
1. L’Istituzione promuove l’accesso ai più alti gradi dello studio ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità.
2. Cura l’orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza le attività di tutorato per assecondare le attitudini degli studenti e il miglior inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca.
3. Promuove attività culturali e formative, anche quelle autogestite dagli studenti, purché conformi agli obiettivi istituzionali ed allo statuto.
4. Cura l’aggiornamento del proprio personale docente e non docente secondo le modalità previste in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Promuove l’organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative autogestite dal personale.
5. Promuove la residenzialità di docenti e studenti, in armonia con la peculiarità del contesto urbano.
6. Sull’operato degli organi di governo e delle strutture di gestione vigilano il Comitato per le pari opportunità e le OO.SS per le materie di competenza.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 7 – Definizione e funzioni
1. Sono organi di governo e di gestione delle Istituzioni:
a) il Presidente
b) il Direttore
c) il Consiglio di Amministrazione
d) il Consiglio Accademico
e) il Collegio dei Revisori
f) il Nucleo di valutazione
g) il Collegio dei Professori
h) la Consulta degli Studenti
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

4. Essi concorrono al funzionamento generale dell’Istituzione e svolgono le seguenti diversificate funzioni gestionali:
a. di responsabilità e rappresentanza legale ed amministrativa
b. di responsabilità dell’andamento didattico, scientifico e artistico dell’Istituzione
c. di gestione e funzionamento amministrativo in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, nonché di individuazione e promozione delle iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell’Istituzione
d. di organizzazione, pianificazione e coordinamento delle attività della didattica, della ricerca e della produzione artistica, nonché di rappresentanza e consultazione delle varie componenti dell’Istituzione
e. di vigilanza sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
f. di valutazione dei risultati dell’attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell’Istituzione,
g. di azione di supporto al Consiglio Accademico
h. di espressione dei pareri previsti dal presente Statuto e di richiesta e proposta

Art. 8 – Il Presidente
1. Il Presidente è rappresentante legale dell’Istituzione ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.P.R. n 132 del 28/2/03, regolamento sull’autonomia statutaria. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l’ordine del giorno.
2. Il Presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro. Il Consiglio Accademico effettua tale designazione entro il termine di 30 giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.
3. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
4. Fino al totale compimento del processo di statizzazione dell’Istituto, in deroga al precedente comma 2, il Presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale approvata e proposta dallo stesso Ministro su preventiva indicazione espressa dall’Assemblea degli Enti Finanziatori.

Art. 9 Il Direttore
1. Il Direttore è responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed artistico dell’istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. Convoca e presiede il Consiglio Accademico.
2. Il Direttore è eletto dai docenti dell’istituzione e dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge.
In fase di prima applicazione il Direttore è eletto, dai docenti dell’Istituto, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti anche di altre istituzioni aventi almeno 5 anni di anzianità di ruolo. Egli deve, in aggiunta alle esperienze professionali, essere in possesso del requisito delle pregresse esperienze di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.
3. Il Direttore è titolare dell’azione disciplinare nei confronti del personale Docente e degli studenti.
4. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
5. Al Direttore è attribuita un’indennità di direzione a carico del bilancio dell’Istituzione.
6. Il Direttore nomina, all’inizio di ogni Anno Accademico un vicedirettore che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Il Vicedirettore è nominato tra i docenti dell’Istituzione aventi i medesimi requisiti richiesti per l’incarico di Direzione.

Art. 10 Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto è composto da cinque componenti.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
a) il Presidente;
b) il Direttore;
c) un Docente dell’Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell’arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad in massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell’istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lett. e ) e f), nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell’intero organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell’Istituzione. In particolare:
a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, le modifiche allo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all’articolo 8, comma 3, lett. a), del D.P.R. sull’autonomia statutaria, la programmazione della gestione economica dell’Istituzione;
c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l’organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.
7. La definizione dell’organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica.
8. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art.11 – Il Consiglio Accademico
1. Il consiglio accademico è composto da 9 membri.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
a) 6 Docenti dell’Istituzione, aventi almeno tre anni di ruolo nella sede, in possesso di comprovate professionalità attinenti all’area didattico-formativa;
b) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
3. Il Consiglio Accademico, sentiti gli organi consultivi di cui al comma 4, tenuto conto delle professionalità esistenti nell’Istituzione, valutato l’utilizzo ottimale delle risorse e delle disponibilità di bilancio relative all’esercizio finanziario di riferimento:
a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, nel rispetto dell’autonomia didattica delle singole strutture didattiche e dei Docenti;
b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione correlata;
d) esercita le competenze relative al reclutamento dei Docenti previste dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;
e) delibera, in conformità ai criteri fissati dall’art. 2 comma 7 lett. H della legge 508/99, il Regolamento didattico ed il Regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;
f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente statuto al Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio Accademico è assistito da organi consultivi e di proposta. Questi sono:
a) il Collegio dei Professori;
b) la Consulta degli Studenti.

Art. 12 – Il collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, che lo preside, e due designati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L’Ente pubblico gestore formula le proprie indicazioni al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca per la designazione di uno dei due componenti di nomina del MIUR.
2. I componenti del collegio dei revisori devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
4. Ai componenti del Collegio dei revisori è attribuito un compenso determinato dal Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 13 Il Nucleo di valutazione
1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
a) ha compiti di valutazione dei risultati dell’attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell’Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l’utilizzo ottimale delle risorse;
b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell’Istituzione sulla base di criteri generali determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l’assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
c) acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione
annuale di cui alla lettera b).
3. L’Istituzione assicura al nucleo di valutazione l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 14 – Il Collegio dei Professori
1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i Docenti in servizio presso l’Istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte. Esso svolge funzioni di:
a) supporto alle attività del Consiglio Accademico -come previsto dall’Art. 11, comma 4, lettera a);
b) in sede di prima applicazione delibera il regolamento didattico ai sensi del DPR 132 del 28/02/2003 sull’autonomia, Art. 14, comma 2, lettera b);
c) delibera il codice deontologico di cui all’Art. 38;
d) esprime pareri sullo statuto, sul regolamento generale dell’Istituzione, su quanto eventualmente prevederà il D.P.R. sul regolamento didattico.

Art- 15 La consulta degli studenti
1. La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di 3 per gli Istituti fino a 500 studenti, di 5 per gli Istituti fino a 1000, di 7 per gli Istituti fino a 1500, di 9 per gli Istituti fino a 1000, di 11 per gli Istituti oltre 2000 studenti. Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico.
2. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
3. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.
4. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all’articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) del D.P.R. 132 del 28/02/2003 sull’autonomia, il direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti .

Art. 16 – Norma transitoria
1. In prima applicazione tutti gli organi previsti dal presente Statuto verranno insediati all’inizio dell’Anno Accademico successivo a quello di approvazione del presente Statuto.

TITOLO III – STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E
DI SERVIZIO

Art. 17 – Corsi di studio
1. Il regolamento didattico dell’Istituzione stabilisce l’offerta formativa sulla base degli standard qualitativi prefissati dalla legge e dai decreti d’attuazione e attiva i corsi e gli indirizzi per i quali possiede i requisiti di idoneità.
2. L’Istituzione, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui all’art. 2, comma 7 della legge 508/99, conferisce i seguenti titoli:
a) Diploma accademico di Primo Livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello ed avente l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l’acquisizione di specifiche competenze professionali.
b) Diploma accademico specialistico di Secondo livello; conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello, il quale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l’acquisizione di competenze professionali elevate.
c) Diploma di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, il quale ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione in campo artistico e musicale.
d) Diploma accademico di Specializzazione; conseguito al termine del corso di specializzazione, il quale ha l’obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici, individuati ai sensi di legge ed autorizzati con apposito Decreto del Ministro.
3. L’Istituzione rilascia attestati relativi a corsi di perfezionamento e per ogni altra attività di aggiornamento e formazione alle quali essa partecipi.
4. I corsi di diploma e di specializzazione sono indicati nel regolamento didattico.
5. I titoli ed attestati di cui al presente articolo possono essere rilasciati congiuntamente ad altre Istituzioni con le quali siano state attivate apposite convenzioni

Art. 18 – Biblioteca, musei e laboratori
1. L’Istituzione promuove la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio bibliografico, discografico, videografico, dei supporti multimediali e museale e, al fine di incrementarne la funzionalità e fruibilità, assegna un adeguato bilancio e l’attribuzione di autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. I laboratori di ricerca e sperimentazione – nonché gli eventuali relativi appositi centri di documentazione (cartacea o multimediale ed informatica)-, quando istituiti, hanno le stesse prerogative attribuite alle strutture didattiche. Essi sono istituiti, a norma dell’art. 2 comma 1 lett. a del DPR 132/2003, attraverso specifiche disposizioni statutarie se sono a carattere permanente; con delibera del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Accademico , se a carattere temporaneo.
3. Le modalità di accesso al patrimonio di cui al comma 1 vengono stabilite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 19 – Centri di servizio
1. I centri di erogazione di servizi forniscono servizi fondamentali o integrativi dell’attività didattica e formativa quali, in particolare, informatici, telematici, multimediali, linguistici, tecnici, statistici, di stampa ed editoriali. Detti centri possono essere costituiti anche in consorzio con altre Istituzioni o enti pubblici e privati.
2. Ai centri di erogazione di servizi può essere attribuita autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Le modalità di Istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri di erogazione di servizi sono disciplinate dal regolamento generale dell’Istituzione.

TITOLO IV – STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 20 – Organizzazione degli uffici.
1. L’Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso, ed è articolata in uffici, che possono essere riuniti in divisioni. Con apposito regolamento, emanato dall’organo di gestione ai sensi del D.P.R. 132 del 28/02/2003 sull’autonomia art. 14, comma 2, lettera c, è disciplinata l’organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell’istituzione.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa finanziaria, patrimoniale e contabile dell’Istituzione.
3. L’incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell’Istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all’area direttiva.
4. L’incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell’ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. A norma della L. 508/99 e dell’art. 14 del DPR 132/2003 l’organizzazione di cui ai commi precedenti sarà attiva successivamente all’approvazione del regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità secondo le norme stabilite dal MIUR.

Art. 21 – Il Direttore Amministrativo
1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell’Istituzione della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo.
2. Il Direttore Amministrativo presenta annualmente al Consiglio di
Amministrazione una relazione sull’attività svolta a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture, anche decentrate.
3. Nel rispetto degli esiti della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie stabilite dai contratti collettivi nazionali, il Direttore Amministrativo:
a) sottopone proposte agli organi di gestione dell’Istituzione inerenti all’organizzazione dei servizi e del personale;
b) definisce l’orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;
c) sentite le OO.SS. provvede all’attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale docente e non docente.
4. Il Direttore Amministrativo, inoltre:
a) cura l’attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai collaboratori;
b) partecipa agli organi di gestione dell’Istituzione secondo le norme del presente Statuto;
c) verifica e controlla l’attività dei collaboratori ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
5 Spetta inoltre al Direttore Amministrativo determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, che a lui fanno capo, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, nonché adottare gli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo dell’Istituzione e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione in conformità a quanto previsto dal regolamento di amministrazione finanza e contabilità.
6 Le funzioni del Direttore Amministrativo individuate nel presente articolo debbono essere esercitate nel rispetto della contrattazione collettiva di comparto.

Art. 22 – Funzioni decentrate
1. L’amministrazione contabile, la gestione della didattica e il supporto alle strutture didattiche e laboratori, può articolarsi anche in forme decentrate strutturate in divisioni e possono essere organizzate anche sinergicamente con Istituzioni analoghe presenti nel territorio secondo le modalità previste dai regolamenti di cui all’art.2, comma 7 della legge 508/99.

TITOLO V – REGOLAMENTI

Art. 23 – Regolamento generale dell’Istituzione
1. Il Regolamento generale disciplina nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti di cui agli articoli 20, comma 1, 25 e 27 l’organizzazione dell’Istituto nel suo complesso, le modalità di elezione delle rappresentanze negli organi di governo, del Direttore, della Consulta degli Studenti; è approvato dal collegio dei professori integrato da due rappresentati degli studenti, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, e richiede l’approvazione a maggioranza assoluta.
2. E’ adottato con decreto del Presidente.
3. Per l’elaborazione del regolamento il Consiglio di Amministrazione dell’istituzione può costituire, sentito il consiglio Accademico e con funzione consultiva del Collegio dei Professori e della rappresentanza degli studenti, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa Istituzione e da esperti esterni.

Art. 24 – Regolamento didattico dei corsi di studio, di specializzazione, di perfezionamento
1. Il Regolamento didattico dell’Istituzione:
a) disciplina l’ordinamento degli studi, di tutte le attività formative previste dallo Statuto di tutti i corsi per i quali l’Istituto rilascia titoli di studio
b) fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche delle aree, dei corsi accademici di specializzazione e delle attività di ricerca
c) si conforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei secondo le esigenze specifiche dell’istituzione e l’evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico, definendo curricula comunque coerenti e adeguati ai principi stabiliti dalla legge e, comunque, rispondenti agli standard qualitativi e culturali europei;
d) è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti; in prima applicazione è deliberato dal collegio dei professori, sentito l’organo di gestione ai sensi dell’Art 14, comma 2, lettera b del D.P.R sui regolamenti didattici.
2. L’istituzione predispone i programmi per ogni corso di studio nel rispetto delle disposizioni del D.P.R sui regolamenti didattici e sono approvati dal Ministero.
3. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono pubblicizzati anche per via telematica.
4. L’entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto di emanazione.
5. I regolamenti didattici disciplinano le modalità con cui le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
6. Per l’elaborazione del regolamento didattico l’istituzione può costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, su proposta del collegio dei professori e della rappresentanza degli studenti, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.

Art. 25 – Regolamenti per la ricerca e i le strutture didattiche
1. I regolamenti specifici delle strutture di ricerca e delle strutture didattiche sono elaborati dai Docenti afferenti alle rispettive aree, sentiti i rappresentanti degli studenti, nel rispetto dello statuto, del regolamento didattico e dei regolamenti di gestione ed organizzazione dell’istituto, emanati dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. A del d.p.r. n. 132/03, e sono deliberati dal Presidente, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 26 – Regolamento per l’amministrazione, la finanza, la contabilità
1. Il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l’efficienza dell’erogazione della spesa e il rispetto dell’equilibrio di bilancio.
2. Il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina altresì le procedure contrattuali, l’amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull’efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell’Istituzione, quanto dei singoli centri di spesa.
3. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione , sentito il Consiglio Accademico, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Il regolamento di procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; è deliberato dall’organo di gestione anche sulla base degli accordi siglati con le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le OO.SS.
5. Il regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità è trasmesso al MIUR per la definitiva approvazione secondo quanto espresso dall’art. 14 comma 3 del DPR 132/2003.

Art. 27 – 
Regolamento della consulta degli studenti
1. La consulta degli studenti si dà un proprio regolamento relativamente alle elezioni dei propri rappresentanti nei diversi organismi, come previsto dallo statuto.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio Accademico sentita la stessa consulta degli studenti.
3. Il regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti, previo parere della consulta degli studenti, è deliberato dal Consiglio Accademico.

Art. 28 – Regolamento per il tutorato
1. L’istituzione provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità del Consiglio Accademico.
2. Il tutorato è finalizzato ad orientare le scelte ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività dell’Istituzione.

Art. 29 – Entrata in vigore dei regolamenti
1. Espletato l’iter previsto, tutti i regolamenti entrano in vigore otto giorni dopo la data di pubblicazione o affissione agli albi, se non diversamente stabilito dagli stessi.

TITOLO VI – NORME COMUNI E FINALI

Art. 30 – Calendario dell’anno accademico e decorrenza dei mandati
1. Il calendario dell’anno accademico è deliberato con decreto del direttore, sentito il consiglio accademico.
2. Tutti i mandati elettivi decorrono, scaduto il termine del precedente mandato, immediatamente dalla data della deliberazione dello scrutinio, hanno la durata di tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta

Art. 31 – Incompatibilità
Le cariche di consigliere di amministrazione e di componente del Consiglio Accademico sono incompatibili con la carica di RSU.

Art. 32 – Validità delle adunanze e delle deliberazioni
1. Le deliberazioni votate nelle adunanze sono vincolanti per tutta l’Istituzione ed è fatto obbligo rispettarle e farle rispettare.

Art. 33 – Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni
1. Tutti i verbali delle deliberazioni aventi contenuto generale, compresi gli allegati, debbono essere messi in libera visione in bacheche, anche elettroniche, a disposizione dei professori, del personale non docente e degli studenti. Ove gli atti riguardino soggetti determinati, occorre che l’organo deliberante acquisisca il consenso preventivo degli interessati.

Art. 34 – Modifiche dello statuto
1. Le modifiche dello statuto debbono seguire l’iter previsto dal D.P.R.; sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, sentiti gli organismi consultivi, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un mese.
Esse debbono essere approvate dal MIUR di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le modifiche dello Statuto sono proposte dal Direttore o da almeno due terzi del Consiglio di Amministrazione.
2. La deliberazione di modifica dello statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Istituto stesso.

Art. 35 – Intese e convenzioni con altre Istituzioni
1. L’Istituzione nel rispetto dei regolamenti di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 508/99 può partecipare alla costituzione di politecnici delle arti tramite convenzione.
2. Le risorse per la partecipazione ai politecnici delle arti sono prioritariamente garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione.
3. L’Istituzione, nei limiti della normativa vigente in materia, partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di formazione e ricerca e ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale in collaborazione di enti nazionali e internazionali.
4. Nell’ambito di specifici accordi di collaborazione e delle attività, è possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l’utilizzazione del proprio personale presso altre Istituzioni nazionali e internazionali nei limiti della normativa vigente in materia.
5. Le forme di collaborazione didattica e di ricerca previste dal presente articolo sono deliberate, in piena autonomia, nelle modalità di partecipazione e nella misura della ripartizione dei proventi, dagli organi di gestione, su proposta del Consiglio Accademico.
6. L’Istituto, nei limiti della normativa vigente in materia, con proprio regolamento definisce le procedure di affidamento degli incarichi per attività libero-professionali del personale Docente.

Art. 36 – Risultati conseguiti nell’ambito dell’Istituzione
L’attribuzione di eventuali diritti connessi al diritto d’autore per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione, o alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall’Istituzione è regolata in via generale dalle norme di legge e dalla contrattazione decentrata.

Art. 37 – Codice deontologico e carta dei diritti degli studenti
1. Il Codice deontologico dei Professori concerne l’espletamento dei rispettivi compiti e funzioni ed è deliberato dal collegio Docenti con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
2. La carta dei diritti degli studenti è elaborata da un’apposita commissione paritetica congiunta composta (anche in delega) da 2 rappresentanti della Consulta degli Studenti e 2 Docenti in rappresentanza del Collegio dei Professori. Essa è deliberata dal Direttore, che se ne fa garante, a seguito della approvazione, separata, di almeno i due terzi dei componenti dei due rispettivi organi della Consulta degli Studenti e del
Collegio dei Professori.

Art. 38 – Comitato Pari Opportunità
1. Il Comitato per le Pari Opportunità ha lo scopo di individuare tutte le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne, in particolare nell’accesso al lavoro, nell’orientamento e nella formazione professionale e nella progressione di carriera all’interno dell’Istituzione.
2. Il Comitato si fa altresì promotore delle opportune iniziative per la rimozione delle discriminazioni e le situazioni di mobbing riscontrate e può a tale scopo inviare documentate relazioni agli organi di governo dell’Istituzione e alla direzione amministrativa, proponendo l’adozione di misure denominate “azioni positive” per le vittime in conformità a quanto stabilito dall’ art.1 della L. 125/91 e dell’art 61 del D.L.vo 29/93.
3. Il Comitato per le pari opportunità dell’Istituzione è composto da 6 membri che dimostrino comprovato interesse e disponibilità ad un impegno fattivo per la realizzazione delle pari opportunità, nominati dal Presidente, di cui:
2 appartenenti al personale docente;
2 appartenenti al personale non docente;
2 studenti;
più i rappresentanti delle OO.SS.
4. Il Comitato promuove, nel rispetto dello Statuto dell’Istituzione, iniziative volte a rimuovere le discriminazioni di genere dirette ed indirette e a valorizzare la differenza tra uomo e donna; cura, in particolare, ogni possibile iniziativa intesa a realizzare pari opportunità per le donne nella formazione, nell’accesso al lavoro e nelle carriere.
5. Il Comitato agisce nel rispetto della contrattazione collettiva di comparto.

6. Nell’espletamento dei suoi compiti, il Comitato collabora con altri comitati ed organi che perseguano finalità analoghe.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 39 – Mantenimento dei corsi dell’ordinamento vigente alla data dell’entrata in vigore del presente statuto
1. L’istituzione mantiene attivi gli attuali corsi fino all’entrata in vigore dell’apposito Decreto del Ministro con cui è disposta la cessazione dei predetti corsi in relazione all’attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell’ambito dell’istruzione primaria e secondaria.
2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti per il conseguimento dei diplomi di cui all’articolo 17 del presente statuto. Tale disposizione si applica anche ai corsi di diploma accademico attivati in via sperimentale.