18 Nov

In base alla Legge 12 aprile 2022, n. 33 e al relativo D.M. 933 02 agosto 2022, è  consentita,  nel  limite  di  due  iscrizioni,  l’iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di  studio presso le istituzioni dell’AFAM. L’ iscrizione a due corsi di studio è consentita  a condizione che i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi accademici (N.B. le “Attività a scelta dello studente” devono rientrare nel conteggio dei crediti formativi diversi).

Lo studente deve inserire nel fascicolo personale Isidata un’autocertificazione scaricabile dalla sezione Modulistica (LINK) in cui dichiara di possedere i requisiti previsti e presentare la dichiarazione anche presso la seconda istituzione.

La legge 33/2022 ha abrogato la precedente normativa concernente la contemporanea iscrizione a un corso universitario e altro corso delle istituzioni AFAM. Si precisa, infatti, che il limite dei 90 CFU/CFA – previsto dalla precedente normativa – è stato eliminato, atteso che nella legge 33/2022 e nel decreto ministeriale 933/2022 non viene posto alcun limite numerico all’acquisizione di crediti nel corso di un anno. Lo studente già iscritto può beneficiare del nuovo sistema e, conseguentemente, non essere più vincolato al numero massimo di 90 CFU/CFA; è comunque fatta salva la possibilità di richiedere iscrizione part time e in questo caso lo studente dovrà inserire nel fascicolo online sia il modulo di autocertificazione di cui sopra, sia il modulo piano di studi part time.

Dal lato contributivo, in presenza dei requisiti richiesti, è possibile essere esonerati dai versamenti in entrambi i corsi.

Dal lato del Diritto allo studio, lo studente iscritto a un corso di studio che già usufruisce dei benefici per il diritto allo studio, non può scegliere il successivo corso di studio cui eventualmente si iscrive per usufruire dei medesimi benefici (art. 7, comma 1, secondo periodo del DM 930/2022). Qualora uno studente iscritto a un corso di studio non abbia usufruito dei benefici per il diritto allo studio, può chiedere i medesimi benefici (mai richiesti) per il secondo corso di studio.